Art. 1.
(Amnistia).

      1. È concessa amnistia per tutti i reati commessi entro il 31 dicembre 2005 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
      2. L'amnistia non si applica ai reati di ciui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
      3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.